- Istanza redatta su facsimile predisposto dall’Ente;
- Documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente
Per maggiori dettagli, consultare la sezione Modulistica o Come fare per
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 il contribuente può adempiere spontaneamente al versamento del tributo dovuto, con applicazione della sanzione ridotta, in base alla tardività dell’adempimento, a condizione che l’ente non abbia avviato le attività di verifica ed accertamento.
In tutto il periodo in cui sia applicabile la disciplina degli adempimenti spontanei tardivi, il contribuente potrà richiedere una rateizzazione delle somme dovute.
L’istanza, corredata degli allegati richiesti, può essere presentata con le seguenti modalità:
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino
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