Segnalazioni di illecito – whistleblower

Scheda di dettaglio

Il Whistleblowing o segnalazione di condotte illecite è una procedura espressamente prevista dall’art. 54 bis del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012.

Il “whistleblower” (segnalante) è il dipendente pubblico che segnala un fatto che costituisce un illecito, una illegalità o una irregolarità che possa arrecare un pregiudizio patrimoniale ed un danno all’immagine della organizzazione lavorativa, che nel caso degli Enti Locali ed in primo luogo dei Comuni quotidianamente eroga servizi alla Città.

La norma attuale prevede che il dipendente rivolga la denuncia o all'Autorità giudiziaria, o alla Corte dei conti, o all'ANAC, oppure riferisca al “proprio superiore gerarchico”.

Presso questo Ente è attiva una piattaforma web che consente di segnalare in forma del tutto anonima condotte illecite all'interno del Comune di Galatina, nel rispetto del dettato ANAC (Determinazione n. 6 del 28/04/2015) e della Legge 6 Novembre 2012, N. 190.

La segnalazione deve essere effettuata in buona fede, deve riguardare comportamenti lesivi dell’interesse pubblico e deve essere circostanziata, pena la decadenza della segnalazione stessa.

L ’accesso alla piattaforma rende criptati tutti i dati inseriti dal segnalante, non viene tracciato il traffico determinato dall’accesso e dalla navigazione.

La piattaforma garantisce riservatezza, anonimato e sicurezza. L’identità del segnalante non è rivelata e non può in alcun modo essere identificata da chi riceve la segnalazione. La denuncia è secretata, quindi sottratta all'accesso documentale.

(link in calce)

Informazioni

DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. (vigente al 18-1-2018)

Art. 54-bis - Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti

  1. Il pubblico dipendente che,  nell'interesse  dell'integrità della  pubblica  amministrazione,  segnala  al   responsabile   della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui  all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto  a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può  essere sanzionato, demansionato, licenziato,  trasferito,  o  sottoposto  ad altra  misura  organizzativa  avente  effetti  negativi,  diretti   o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti  del  segnalante  è  comunicata  in  ogni  caso   all'ANAC dall'interessato  o  dalle  organizzazioni   sindacali   maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in  essere.  L'ANAC  informa  il  Dipartimento  della  funzione pubblica della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  o  gli  altri organismi di  garanzia  o  di  disciplina  per  le  attività  e  gli eventuali provvedimenti di competenza.
  2. Ai fini del  presente  articolo,  per  dipendente  pubblico  si intende  il  dipendente  delle  amministrazioni  pubbliche   di   cui all'articolo  1,  comma  2,  ivi  compreso  il  dipendente   di   cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente  di  diritto  privato  sottoposto  a  controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si  applica  anche  ai  lavoratori  e  ai collaboratori delle imprese  fornitrici  di  beni  o  servizi  e  che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.
  3. L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è  coperta  dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329  del  codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla  Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere  rivelata  fino alla chiusura della fase istruttoria.  Nell'ambito  del  procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la  contestazione   dell'addebito   disciplinare   sia   fondata   su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla  segnalazione,  anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata,  in tutto o in parte, sulla segnalazione e la  conoscenza  dell'identità del segnalante sia indispensabile per la  difesa  dell'incolpato,  la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante  alla  rivelazione  della sua identità.
  4. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive modificazioni.
  5. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite  linee  guida  relative  alle   procedure   per   la presentazione e  la  gestione  delle  segnalazioni.  Le  linee  guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono  il ricorso a strumenti di crittografia  per  garantire  la  riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.
  6. Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria  condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti  di  cui  al  comma  2, fermi restando gli altri profili di responsabilità,  l'ANAC  applica al  responsabile  che  ha   adottato   tale   misura   una   sanzione amministrativa pecuniaria da  5.000  a  30.000  euro.  Qualora  venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e  la  gestione  delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle  di cui  al  comma  5,  l'ANAC  applica  al  responsabile   la   sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000  a  50.000  euro.  Qualora  venga accertato  il  mancato  svolgimento  da  parte  del  responsabile  di attività di verifica  e  analisi  delle  segnalazioni  ricevute,  si applica al responsabile  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da 10.000 a 50.000  euro.  L'ANAC  determina  l'entità  della  sanzione tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la segnalazione.
  7. È a carico dell'amministrazione pubblica o dell'ente di cui al comma  2  dimostrare  che  le  misure  discriminatorie  o  ritorsive, adottate nei confronti  del  segnalante,  sono  motivate  da  ragioni estranee  alla  segnalazione  stessa.  Gli  atti   discriminatori   o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli.
  8. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 2 del  decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.
  9. Le tutele di cui al presente articolo non  sono  garantite  nei casi in cui sia accertata, anche con  sentenza  di  primo  grado,  la responsabilità penale del segnalante  per  i  reati  di  calunnia  o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui  al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo  stesso  titolo,  nei casi di dolo o colpa grave.

linee guida ANAC

  • Data di ultima modifica: 02.01.24
  • Data atto: 11.01.18
  • Responsabile: Tartaro Consuelo

Direttiva per la qualità dei servizi on line e la misurazione della soddisfazione degli utenti

Commenta la seguente affermazione: "ho trovato utile, completa e corretta l'informazione."
  • 1 - COMPLETAMENTE IN DISACCORDO
  • 2 - IN DISACCORDO
  • 3 - POCO D'ACCORDO
  • 4 - ABBASTANZA D'ACCORDO
  • 5 - D'ACCORDO
  • 6 - COMPLETAMENTE D'ACCORDO

Il presente modulo utilizza i cookies di Google reCaptcha per migliorare l'esperienza di navigazione. Disabilitando i cookie di profilazione del portale, il form potrebbe non funzionare correttamente.

X
Torna su