AVVISO - SOSPENSIONE TERMINI PROCEDIMENTI

(D.L. n. 18 del 17/03/2020 (c.d. “Cura Italia”) come modificato dal D.L. n. 23 del 08/04/2020)

Dettagli della notizia

Sospensione dei procedimenti

Si informa che l’art. 37 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 ha prorogato sino al 15 maggio 2020 la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi, già disposta fino al 15 aprile 2020 dall’articolo 103, comma 1 e 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Pertanto, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020.

Tale “periodo di sospensione” si applica sia allo svolgimento dei procedimenti avviati su "istanza di parte", che ai procedimenti avviati "d'ufficio" da questa amministrazione.

Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.

Sulla base dell’attuale previsione normativa, sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento (silenzio-assenso, silenzo-diniego).

La sospensione dei termini, data la sua portata generale, interessa anche i procedimenti in materia di accesso, incluso l’accesso civico generalizzato. Pertantoove nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 maggio 2020 siano pendenti richieste di accesso documentale o di accesso civico, le amministrazioni possono avvalersi della sospensione del termine di conclusione dei relativi procedimenti per il periodo indicato (23 febbraio-15 maggio 2020).

La proroga contenuta nell’art. 37 del D.L. n. 23 del 08/04/2020 non modifica invece quanto previsto dall’articolo 67 del D.L. n. 18 del 2020, che ha sospeso dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini per rispondere «alle istanze formulate ai sensi dell’articolo 22 della legge 7 agosto, n. 241, e dell’articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33» (art. 67, comma 3), con riferimento esclusivo al settore dell’amministrazione fiscale.

Titoli abilitativi

Il comma 2 dell'art. 103 del DL 18/2020 proroga la validità di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati. Se questi provvedimenti hanno una scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, conservano tutti la loro validità fino al 15 giugno 2020. La nuova scadenza di tali provvedimenti, quindi, diventa il 15 giugno (sia per quelli con scadenza 31 gennaio, che per quelli in scadenza dal 15 aprile, che per quelli in scadenza nel periodo intermedio).

 
Documenti di riconoscimento

L'art. 104 del DL 18/2020 proroga la validità dei documenti di riconoscimento. L'articolo prevede che la validità "ad ogni effetto" dei documenti di riconoscimento e di identità (carta di identità cartacea ed elettronica) di cui all'art. 1, comma 1, lett. c), d) ed e) del DPR 445/2000 e smi, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente al 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del DL 18/2020) sia prorogata per tutti al 31 agosto 2020. Ai fini dell'espatrio, la validità del documento resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento stesso.

 

EVENTUALI SUCCESSIVE VARIAZIONI ALLA DISCIPLINA SOPRA RICHIAMATA, SARANNO COMUNICATE TEMPESTIVAMENTE.

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Normativa di riferimento

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DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18. Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)

1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento.

2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11, nonché dei relativi decreti di attuazione.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.

5. I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli del personale di cui all’articolo 3, del medesimo decreto legislativo, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020.

6. L’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020.

Art. 104 (Proroga della validità dei documenti di riconoscimento)

1. La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

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DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23 

Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali

Art. 37. (Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli  atti amministrativi in scadenza)

  1. Il termine  del  15  aprile  2020  previsto  dai  commi  1  e  5 dell'articolo  103  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  è prorogato al 15 maggio 2020.

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