DISPOSIZIONI IN CASO DI NEVICATE PER PROPRIETARI, AMMINISTRATORI E/O CONDUTTORI DI EDIFICI, ABITAZIONI ED ESERCIZI COMMERCIALI
Ordinanza Commissariale nr. 8 del 9 gennaio 2017.
Dettagli della notizia
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
RENDE NOTO
IN CASO DI NEVICATE E’ FATTO OBBLIGO A TUTTI I PROPRIETARI, AMMINISTRATORI E/O CONDUTTORI DI EDIFICI E/O ABITAZIONI PRIVATE ED IN VIA SOLIDALE AI TITOLARI DI ESERCIZI COMMERCIALI, MAGAZZINI ED IN GENERE DI TUTTI GLI EDIFICI PROSPICIENTI AD AREE SOGGETTE A PUBBLICO PASSAGGIO IL RISPETTO DELLE SEGUENTI DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA PROPRIA ORDINANZA COMMISSARIALE N. 8 DEL 09.01.2017:
1. di provvedere durante e dopo le nevicate a togliere i cumuli della neve in corrispondenza degli ingressi della proprietà;
2. di provvedere a tenere sgombri dalla neve i marciapiedi, banchine stradali lungo il confine dei fabbricati di proprietà, od occupati e se il marciapiede non esiste dovrà essere sgombrato uno spazio di larghezza non inferiore a mt. 1,50 per tutto il fronte dei propri edifici o delle recinzioni lungo le vie ed aree pubbliche;
3. di raccogliere la neve sul bordo del marciapiede o a margine dell’area sgombrata senza ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta e sgombero dei rifiuti, evitando di ostruire gli scarichi ed i pozzetti stradali;
4. di cospargere in caso di gelo sui luoghi di passaggio e sugli spazi di cui al precedente punto 2) sabbia e sale per impedire la formazione di strato di ghiaccio, ed il crearsi di zone scivolose che possano creare pericolo per la pubblica incolumità. Particolare attenzione dovrà essere data alle discese dei pluviali aventi sbocco diretto su marciapiedi e comunque su tutte le aree di transito pedonale; di non gettare acqua o altri liquidi che possano causare la formazione di ghiaccio sui marciapiedi passaggi pedonali o sulla carreggiata stradale;
5. di provvedere a sgomberare dalla neve i balconi e davanzali in modo da non arrecare pericolo e molestia o danni ai passanti, di rimuovere in sicurezza e precauzione la neve dai tetti che per loro inclinazione esposizione e natura possano provocare la caduta di masse nevose e ai residenti nelle abitazioni situati all’ultimo piano degli edifici ed in via subordinata ai proprietari ed amministratori e di abbattere eventuali festoni di neve e lame di ghiaccio pendenti dai cornicioni dei tetti e dalle gronde che proiettano sulla pubblica via, adottando durante tale operazione le opportune cautele per salvaguardare l’incolumità dei passanti e/o danni alle cose;
6. E’ INOLTRE VIETATO depositare sulle vie e piazze ed aree pubbliche la neve accumulatasi in cortili o luoghi privati nonché scaricare la neve raccolta dai tetti, balconi e terrazze sulla pubblica via.
SI INVITANO INOLTRE i cittadini, in particolare coloro che risiedono nelle immediate vicinanze delle aree mercatali, in caso di probabili precipitazioni nevose o gelate nelle notti antecedenti lo svolgimento dei mercati settimanali, a non parcheggiare nelle suddette aree, al fine di consentire ai mezzi spalaneve e spargisale la rimozione della neve
I trasgressori alle suindicate disposizioni sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da €. 100,00 a €. 45,00 e con pagamento in misura ridotta di una sanzione pecuniaria di €. 150,00.
Tutte le forze di Polizia dello Stato e Il Comando di Polizia Locale, deputate all’espletamento dei servizi di Polizia Stradale ai sensi del vigente codice della strada, sono incaricate della vigilanza sul rispetto delle richiamate disposizioni, di cui all’ordinanza in premessa.
Galatina, lì 09.01.2017
Il Commissario Straordinario
Dott. Guido Aprea