Definizione agevolata delle controversie tributarie

scadenza 31 maggio 2019  

Definizione agevolata delle controversie tributarie

Dettagli della notizia

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE

Con deliberazione consiliare n. 4 del 26/02/2019, il Comune di Galatina ha stabilito di applicare le disposizioni relative alla “definizione agevolata delle controversie tributarie”, previste dall’art. 6 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito in Legge n. 136/2018, alle liti in corso afferenti ai tributi propri, approvando la relativa disciplina di attuazione.

Di seguito, si forniscono ai contribuenti che abbiano in corso un contenzioso tributario con l’ente, afferente ad atti impositivi, le informazioni relative all’ambito applicativo della definizione agevolata, alle modalità di presentazione della domanda ed agli importi dovuti ai fini del perfezionamento della stessa.   

LITI OGGETTO DI DEFINIZIONE AGEVOLATA

In forza delle disposizioni normative e regolamentari sopra richiamate, possono essere oggetto di definizione agevolata le controversie inerenti ai Tributi comunali, riservate alla cognizione del Giudice Tributario:

  • pendenti in primo grado innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale e, in grado d’appello, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale per la Puglia;
  • il cui ricorso in primo grado sia stato notificato al Comune di Galatina entro la data del 24 ottobre 2018;
  • per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con una pronuncia passata in giudicato e quindi definitiva.

Le condizioni di cui innanzi devono necessariamente concorrere ai fini dell’accesso alla definizione agevolata.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Si può accedere alla definizione agevolata a domanda dell’interessato.

A tal fine, il soggetto che ha proposto l’atto introduttivo nel giudizio o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, è tenuto a redigere la domanda di definizione agevolata della controversia, utilizzando l’apposito modello predisposto dal Comune (disponibile in questa pagina nella sezione "Documenti allegati"), ed a notificare la stessa all’Ente entro il 31 maggio 2019, con raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata o consegna a mani.

Si precisa che il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo.

IMPORTI DOVUTI

Le controversie tributarie, rientranti tra quelle oggetto di definizione agevolata, possono essere definite con il versamento del solo ammontare dell’imposta reclamata dall’ente (con esclusione delle sanzioni e degli interessi), come meglio appresso specificato:

  • 100% del tributo dovuto, in caso di pronuncia giurisdizionale favorevole all’Ente depositata alla data di presentazione della domanda;
  • 90% del tributo dovuto, in caso di ricorso iscritto in primo grado (ossia già depositato o trasmesso alla segreteria della Commissione Tributaria Provinciale) e pendente alla data di presentazione della domanda, senza che sia stato assunto alcun provvedimento giurisdizionale non cautelare;
  • 40% del tributo dovuto, nel caso di soccombenza del Comune nel giudizio di primo grado con pronuncia non cautelare depositata alla data del 24 ottobre 2018;
  • 15% nel caso di soccombenza del Comune nei giudizi di primo e secondo grado, con pronuncia depositata alla data del 24 ottobre 2018.

In caso di accoglimento parziale del ricorso o, comunque, di soccombenza ripartita tra il contribuente ed il Comune, con pronuncia giurisdizionale depositata alla data di presentazione della domanda, l’importo del tributo è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta come innanzi, a seconda del grado di giudizio, per la parte di atto annullata.

Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, in caso di soccombenza dell’Ente, con pronuncia giurisdizionale depositata alla data di presentazione della domanda, possono essere definite con il pagamento del 15% del valore della controversia e con il pagamento del 40% negli altri casi.

PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

La definizione agevolata si perfeziona con il versamento delle somme dovute – secondo le misure sopra indicate – entro il 31 maggio 2019.

Se l’importo dovuto è superiore a mille euro, il contribuente può effettuare il pagamento in forma rateale - previa presentazione di apposita istanza di pagamento dilazionato contenuta nella domanda di definizione - nei seguenti termini e modalità:

  • 30% dell’importo dovuto entro il 31/05/2019;
  • restante 70% in rate mensili fino ad un massimo di 36, con decorrenza dal 30/06/2019 e con rata minima non inferiore ad € 100,00, con applicazione degli interessi legali calcolati a partire dal 1 giugno 2019 e fino alla data di versamento.

DINIEGO DELLA DEFINIZIONE

Il Comune notifica l’eventuale diniego alla definizione entro il 31 luglio 2020.

Il diniego è impugnabile entro 60 giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.

SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI

Per quanto attiene la sospensione delle controversie e dei termini processuali si rinvia alle disposizioni normative di cui all’art. 6 del D.L. 119/2018, richiamate nell’atto regolamentare approvato con deliberazione di C.C. n. 4/2019.

Per qualunque ulteriore informazione in merito alla definizione agevolata i contribuenti potranno contattare direttamente il Servizio Entrate e Riscossione o consultare il regolamento comunale accedendo a seguente indirizzo internet:

https://www.comune.galatina.le.it/amministrazione/attivita/tutti-gli-atti/item/regolamento-per-la-definizione-agevolata-delle-controversie-tributarie  

Il Dirigente

f.to Avv. Elvira Anna Pasanisi

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